Lavoro: una riforma a metà del guado

Page 306

Art. 29 (Contribuzione di finanziamento)

67

Disegno di legge

Normativa interessata

1. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità di cui agli articoli da 22 a 28 concorre il contributo di cui all’articolo 12, comma 6, e 28, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

legge 3 giugno 1975, n. 160 Art. 12. Finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti Con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del presente articolo l'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 febbraio 1960, n. 54, è stabilita nella misura dell'1,30 per cento della retribuzione.

2. Continuano a trovare applicazione, in relazione al contributo di cui al comma 1, le eventuali riduzioni derivanti dai provvedimenti di riduzione del costo del lavoro operate dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché le misure compensative di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.

legge 3 giugno 1975, n. 160 Art. 28. Percentualizzazione del contributo base L'obbligo del versamento dei contributi assicurativi base, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, è soddisfatto mediante l'applicazione delle seguenti aliquote sulla retribuzione imponibile determinata a norma delle vigenti disposizioni: 0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; 0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; 0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi; 0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani.

3. Per i lavoratori per i quali il contributo di cui al comma 1 non trovava applicazione, ed in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo è decurtato della quota di riduzione di cui all’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata, a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti, alla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005.

legge 23 dicembre 2000, n. 388 Art. 120. (Riduzione degli oneri sociali) 1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrete dal 1° febbraio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali. 2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali. 3. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.